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REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA) - CONTENUTI E SOGGETTI TENUTI ALL'ISCRIZIONE





IL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)
CONTENUTO E SOGGETTI TENUTI ALL'ISCRIZIONE

1. Normativa di riferimento

- Legge 29/12/93, n. 580, art. 8, comma 8, lettera d);
- D.P.R. 7/12/95, n. 581, art. 9.
Da notare che queste disposizioni richiamano la previgente normativa sul Registro delle ditte: R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, art. 47; R.D. 4 gennaio 1925, n. 29, art. 82; Legge 4 novembre 1981, n. 630; D.M. 9 marzo 1982.


2. Contenuto e soggetti obbligati

Il Repertorio Economico Amministrativo (REA) previsto dall' art. 8, lett. d) della L. n. 580/1993 e dall' art. 9 del DPR n. 581/1995 raccoglie le notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative sia ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere); sia a soggetti iscritti nel Registro Imprese, relativamente alla denuncia di inizio, modifica e cessazione dell’attività e l’apertura, modifica e cessazione di unità locali.
Possiamo dire che il REA costituisce di fatto la naturale prosecuzione del Registro Ditte e si propone di continuare ad utilizzarne i dati informativi a fini di pubblico interesse.

Come successivamente chiarito dal Ministero dell'Industria, con la Circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997, sono iscrivibili nel R.E.A. solo le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà rispetto all'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa eccetera del soggetto stesso (quali, ad esempio: associazioni, fondazioni, comitati, organismi religiosi, ecc.) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura – alla tipologia dell’impresa, quali, ad esempio: le aziende speciali delle Camere di commercio stesse.
Pertanto i soggetti individuali sono iscrivibili unicamente nel Registro delle imprese, qualora vi sia la presenza dei requisiti d'impresa stabiliti dall'art. 2082 del C.C.

Dunque, i soggetti obbligati all’iscrizione nel REA sono:
a) associazioni, fondazioni, comitati, enti pubblici ed altri enti non societari che svolgono in modo secondario un’attività economica, indipendentemente dalla finalità di lucro;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero, che aprono unità locali nel territorio nazionale
.


3. Documentazione richiesta per l’iscrizione

Si ricorda che il soggetto interessato richiede l’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività economica, indipendentemente dal momento in cui si costituisce.

La denuncia può essere presentata sia con modello cartaceo che con modalità telematica e deve avvenire depositando i seguenti modelli/atti:
- modello R con firma autografa e copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Nel caso di deposito telematico la firma del legale rappresentante può essere digitale o autografa su procura rilasciata ad un soggetto abilitato alla trasmissione telematica);
- copia semplice dell’atto costitutivo, statuto e copia del verbale di nomina del legale rappresentante in carica. Per le società con sede principale all’estero gli atti allegati devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da periti del Tribunale o dalle ambasciate o consolati italiani del paese estero in cui la società ha sede;
- intercalare P con firma autografa del legali rappresentanti e, nel caso di società estere, del responsabile della sede italiana, se persona diversa dal legale rappresentante, con copia di un documento di riconoscimento;
- modello UL nel caso l’attività economica si svolge in luogo diverso dalla sede legale. Tale modello è obbligatorio per le società con sede all’estero;
- eventuali allegati in relazione all’attività denunciata (autorizzazioni, denuncia di inizio attività, ecc);
- attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a euro 23,00 (se su supporto cartaceo) euro 18,00 (con modalità telematica), da effettuarsi secondo le modalità stabilite da ogni Camera di Commercio.


4. Tempi

Il termine per le denunce al R.E.A. è di 30 giorni a decorrere dalla data dell´evento da denunciare.


5. Ricorsi avverso il diniego all'iscrizione

Contro i provvedimenti del Conservatore relativi alla tenuta del R.E.A. è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato.


6. Il pagamento del diritto annuale

Con il D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, recante “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, sono state apportate modifiche anche all’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia finanziamento alle Camere di Commercio.
La novità più rilevante è quella che riguarda i soggetti che si iscriveranno nel solo REA (Repertorio Economico Amministrativo), ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 581/1995: a decorrere dal 1°gennaio 2011 saranno tenuti al pagamento del diritto annuale.

. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare la tabella degli importi dovuti, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E CASISTICA

1. Denunce trasmesse telematicamente - Applicabilità dell'articolo 31, comma 2-quinquies della legge n. 340 del 2000

Il comma 2-quinquies della legge n. 340/2000, inserito dall’art. 2, comma 54 della legge n. 350/2003 (in vigore dal 1°gennaio 2004), stabilisce che “Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio”.
E’ stato chiesto al Ministero delle attività produttive se tale disposizione (con particolare riferimento all’ultimo periodo del comma in questione) possa essere applicata anche nel caso di invio telematico di una denuncia REA. In altre parole, è stato chiesto se una denuncia REA possa essere sottoscritta digitalmente, invece che dai diretti interessati, da professionisti a ciò incaricati dai legali rappresentanti di una società.
La risposta del Ministero (Parere del 28 novembre 2005, Prot. 10725) è stata affermativa in quanto la norma citata fa esplicito riferimento sia alle “domande” che alle “denunce” da presentare all’ufficio del Registro delle imprese; da questo il Ministero ne deduce chiara l’intenzione del legislatore di assoggettare alla specifica disciplina ivi dettata anche le denunce da inviare o da presentare al REA.
Il testo del Parere viene riportato nell’Appendice normativa.


2. Repertorio economico amministrativo – annotazione di figure organizzative interne all’impresa

E’ stato chiesto al Ministero di esprimere un parere in merito all’accoglibilità di domande di annotazione nel REA di qualifiche la cui annotazione stessa non è prevista dalla legge.
Si tratta di qualifiche che hanno rilevanza meramente interna all’impresa e riguardano funzioni quali “direttore tecnico”, “direttore di filiale”, “di rettore di stabilimento”, “direttore dei lavori”, ecc.
Il Ministero, nel rispondere al quesito (Parere del 2 febbraio 2006, Prot. 1256), ricorda che l’art. 7 comma 3, stabilisce che “Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali”.
Lo stesso Ministero ritiene, pertanto, che, di fronte ai casi nei quali vi è il dubbio o l’assoluta mancanza di previsione normativa sull’iscrivibilità del dato, preferibile aderire al criterio della tipicità dei casi di annotazione delle notizie REA.
Per poter procedere all’annotazione o all’iscrizione, si tratta, dunque, da un lato di valutare la rilevanza economico-amministrativa del dato, e dall’altro di rinvenire una espressa previsione normativa.
Il testo del Parere viene riportato nell’Appendice normativa.

Non va denunciata al REA neanche la figura del "delegato alla sicurezza", nonostante l'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 imponga l'obbligo della pubblicità del nominativo del soggetto deputato alla sicurezza. In questo caso, infatti - non essendo il Registro delle imprese lo strumento più adeguato a tale forma di pubblicità - è sufficiente che venga data notizia con mezzi che soddisfino una forma di pubblicità interna al luogo di lavoro (Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008, Prot. 0031280).


3. Nuovo intervento del Ministero dello Sviluppo Economico sulle denunce di dati al REA

Quando si affronta l'argomento del Repertorio Economico Amministrativo (REA), bisogna partire dalla considerazione che, non esistendo un quadro normativo sistematico che disciplini questo istituto, sono emerse inevitabilmente problematiche interpretative e applicative che hanno condotto le Camere di Commercio ad assumere comportamenti non univoci sul territorio.
Sull'argomento numerosi sono stati nel tempo gli interventi del Ministero. Da ultimo, con la Circolare n. 3611/C del 20 luglio 2007, il predetto Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto impartire direttive per dare ordine e sistematicità ai chiarimenti resi, nel corso del tempo, sui punti controversi della disciplina del Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Tre sono gli argomenti affrontati:
1) la tipologia di notizie iscrivibili o denunciabili al REA;
2) le modalità di aggiornamento dei dati raccolti nel REA;
3) legittimazione alla presentazione delle denunce al REA
.

In merito al primo problema, il Ministero conferma di optare rigidamente per il criterio della tipicità dei casi di annotazione delle notizie REA, in quanto la stessa, oltre che corrispondere ad una interpretazione letterale della norma dettata all'art. 9 del DPR n. 581/1995, "consente di assicurare certezza ed omogeneità sul contenuto dei repertori tenuti dalle camere di commercio nel territorio".
Ci sia permesso fare, su questo punto, un rilievo che riteniamo rilevante: non riusciamo a capire come si possa parlare di "criterio di tipicità" dopo aver ammesso che la materia non consente di disporre di un quadro organico delle tipologie di notizie rilevanti ai fini REA e di aver constatato che "allo stato attuale risulta particolarmente complesso individuare con certezza i casi di iscrivibilità di dati".
Fino a quando non si procederà alla revisione delle procedure previste dal D.P.R. n. 581/1995, dando attuazione all'art. 1-bis del D.L. n. 203/2005, procedendo, tra l'altro, anche ad una precisa individuazione degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, crediamo che sia molto difficile poter parlare di "rispetto del principio di titpicità".

In merito alla seconda questione, si fa rilevare che la normativa vigente non prevede esplicitamente la possibilità di aggiornare i dati contenuti nel REA utilizzando notizie e dati non denunciati dall'obbligato e acquisiti attraverso comunicazioni provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni.
Nonostante ciò, secondo il Ministero, è opportuno e conforme alle finalità prefissate dalla normativa (art. 8, legge n. 580/1993) consentire al Conservatore del Registro delle imprese di assicurare il tempestivo aggiornamento delle posizioni relative alle singole imprese, anche in mancanza di comunicazioni formali da parte delle imprese stesse, dopo aver naturalmente provveduto ad invitare l'interessato a presentarne denuncia.
E' ovvio che la registrazione di notizie afferenti le imprese può considerarsi legittima solo nel caso in cui le notizie stesse provengano da altre Pubbliche Amministrazioni o emergano in occasione della gestione di istruttorie curate nell'ambito delle iscrizioni nel Registro delle imprese.

In merito alla terza questione, il Ministero conferma che le denunce al REA devono essere sottoscritte digitalmente solamente dai diretti interessati (titolare, soci, amministratori, ecc.) e, dunque, non possono essere accettate denunce sottoscritte dai professionisti appositamente incaricati, ai quali compete esclusivamente la sottoscrizione di "domande di iscrizione nel registro delle imprese".
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


4. Anche l'Agenzia delle Dogane deve denunciare al REA i propri laboratori doganali di analisi

In risposta ad un quesito con cui l'Agenzia delle Dogane aveva chiesto di conoscere il parere circa la possibilità di essere esonerata dalla denuncia al REA dei propri laboratori doganali di analisi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha tenuto a precisare che anche per il REA, seppur di grado diverso rispetto a quello che governa il Registro delle imprese, vige un "principio di tipicità", per così dire "indiretta", in quanto i dati in questione non sono, infatti, contemplati in una disciplina autonoma, dedicata al Repertorio in parola, ma sono desumibili - per la previsione contenuta nell'art. 9 del D.P.R. n. 581/1995 - dalla disciplina precedentemente prevista in materia di denunce al Registro ditte (soppresso nel 1996).
Nell'art. 7 del D.M. 9 marzo 1982 trova fondamento, d'altra parte, l'obbligo di denunciare in ogni provincia in cui siano localizzate, le proprie unità locali attraverso le quali si esplichi concretamente attività (sia pure in via secondaria rispetto ai propri scopi istituzionali) d'impresa.
La riconducibilità, d'altra parte, dell'attività svolta dai laboratori doganali di analisi all'attività di impresa di cui all'art. 2195 cod. civ. , appare deducibile, oltre che dalla lettera della norma (l'art. 63 del D. Lgs. n. 300/1999 dice che ”L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni”) dal concreto dispiegarsi dell'attività degli stessi.
I modelli da utilizzare per la relativa denuncia al REA sarà: il modello R (per denunciare l'iscrizione al REA), il modello S5 (per denunciare l'esercizio dell'attività economica "secondaria"), il modello UL (per denunciare l'apertura dei laboratori doganali di analisi). (Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 11 luglio 2008, Prot. 005482).


5. Annotazione dell'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. n. 231/2001

La nomina dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle società aventi personalità giuridica e delle associaioni, anche prive di personalità giuridica.
Tale organismo "può" essere istituito all'interno dei citati organismi con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento, al fine di limitare i casi di responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse e a vantaggio degli enti medesimi.
L'organismo in questione, la cui istituzione è peraltro facoltativa, non assume una rilevanza esterna nè un valore economico-amministrativo esterno.
Nella fattispecie in questione non sembra quindi sussistere il requisito della tipicità, più volte richiamato, non essendoci tra l'altro normative che prevedono un obbligo di pubblicità del dato attraverso il REA. (Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 18 novembre 2008, Prot. 0048334).


6. MARZO 2011 - Valore giuridico del dato "attività economica" relativo ad imprese individuali - Chiarimenti del Ministero

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI – Registro imprese, ha emanato la Circolare del 24 marzo 2011, n. 3641/C concernente " Valore giuridico del dato “attività economica” relativo ad imprese individuali".
La circolare risponde alla problematica della definizione del valore giuridico dell'attività economica con riferimento alle imprese individuali, alla luce delle novità introdotte con la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa e con l'attuazione della direttiva servizi.

Secondo la norma codicistica (art. 2196 C.C.; art. 18, D.P.R. n. 581/1995) l’avvio dell’attività precedeva la sua iscrizione nel Registro delle imprese.
In base a questo quadro giuridico era stato finora ritenuto impossibile (o quanto meno dubbio) che le imprese individuali potessero essere iscritte INATTIVE e che per le stesse si potesse porre la distinzione tra "oggetto dell'impresa" (dato "Registro imprese") e "attività dell'impresa" (dato "REA") come per le società.
Con l'avvio della procedura della Comunicazione Unica esiste oggi, anche per le imprese individuali, la possibilità di distinguere tra momento dell'iscrizione (come INATTIVA) nel Registro delle imprese e momento in cui l'impresa comincia comcretamente a svolgere la propria attività produttiva o di servizi.
Ci si chiede allora, di conseguenza, se anche per le imprese individuali sia oggi possibile contemplare una distinzione tra "oggetto", come dato giuridico da iscrivere del Registro delle imprese, e "attività" concretamente svolta, come dato economico-amministrativo da iscrivere nel REA.
L'accoglimento di tale distinzione porterebbe conseguenze sia in materia di applicazione del diritto di segreteria, che in materia di imposta di bollo, di sanzioni applicabili e di iscrizioni d'ufficio con l'intervento, a seconda dei casi, del Giudice delegato o del Conservatore.

La procedura della Comunicazione Unica - scrive il Ministero - ha reso oggi possibile uno sfasamento tra il momento in cui l’impresa individuale viene iscritta (INATTIVA) nel Registro delle imprese e il momento in cui l’impresa segnala il concreto avvio della propria attività (data di inizio attività).
La “data di inizio attività” per l’impresa individuale è diventato oggi un dato che può essere considerato autonomo, in qualità di dato “REA”, rispetto al dato “oggetto dell’impresa”, dato “Registro imprese”.
Pertanto, la mancata denuncia dell'attivazione (avvio) del proprio "oggetto" costituisce oggi, per l'impresa individuale, un'omissione sanzionabile non più ai sensi delle norme codicistiche ma secondo la disciplina del REA.
Muta, di con seguenza, il soggetto competente ad adottare i provvedimenti d'ufficio: nel caso un'impresa individuale atiivi il proprio oggetto senza adempiere alla prevista denuncia, l'iscrizione d'ufficio del dato competerà al Conservatore del Registro delle imprese, in quanto trattasi di dato REA.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


7. SETTEMBRE 2011 - Attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Denuncia delle unità locali al REA

Ogni impianto fotovoltaico deve essere considerato un'officina di produzione di energia elettrica e, in quanto tale, deve essere denunciata presso la Camera di Commercio territorialmente competente, quale unità locale, entro trenta giorni dal concreto avvio dell'attività di produzione.
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 28 settembre 2011, Prot. n. 179954.

Lo spunto parte da un quesito posto da un’impresa avente sede legale a Roma svolge l’attività di produzione di energia elettrica mediante la gestione di numerosi impianti fotovoltaici sparsi su tutto il territorio italiano.
L’energia prodotta dagli impianti in questione viene ceduta interamente al soggetto distributore, con la sola eccezione dell’energia necessaria per il funzionamento dell’impianto stesso.
L'impresa chiede se ciascuno di tali impianti debba essere denunciato come unità locale alla Camera di Commercio territorialmente competente, e quale sia la procedura corretta per denunciare l’avvio dell’attività da parte dell’impresa.
La risposta del Ministero è chiara: un’impresa che svolge l’attività di produzione di energia elettrica mediante la gestione di numerosi impianti fotovoltaici sparsi su tutto il territorio italiano deve denunciare ciascuno di tali impianti come unità locali alla Camera di Commercio territorialmente competente, anche se l’energia prodotta dagli impianti in questione viene ceduta interamente al soggetto distributore, con la sola eccezione dell’energia necessaria per il funzionamento dell’impianto stesso.
Ricorda il Ministero che per ciascuno degli impianti fotovoltaici in parola viene, infatti, presentata una denuncia ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi). Gli impianti in questione costituiscono, pertanto, ai sensi della normativa ora richiamata, “officine di produzione di energia elettrica”.
Ne deriva con tutta evidenza la sussistenza di un obbligo di denuncia, come distinta unità locale, di ciascuna delle “officine” di cui sopra, in base al combinato disposto dell’art. 9 del D.P.R. n. 581/1995 e dell’art. 1 del decreto del 9 marzo 1982.
In ciascuno dei modelli UL dovranno essere riportati gli estremi della licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle dogane.

La CONCLUSIONE dopo tutto quanto fin qui detto potrebbe essere questa: sarà soggetta alla denuncia al REA qualsiasi tipo di officina di energia elettrica per la quale è stata rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, una licenza di esercizio.

A tale proposito e per una maggiore completezza vogliamo ricordare che secondo quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 504/1995, obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.
Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
Tutti questi soggetti hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
A tutti questi soggetti che esercitano officine di energia elettrica viene rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


8. DICEMBRE 2011 - Denuncia al REA del titolare, del legale rappresentante in possesso dei requisiti tecnico-professionali e del responsabile tecnico

Ad un quesito posto da una Camera di Commercio, che chiedeva quale fosse la prassi in merito al caricamento dei dati nel REA nei casi in cui veniva denunciato il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte del titolare / legale rappresentante e/o da parte del responsabile tecnico, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 29 dicembre 2011, Prot. 0256916, ha chiarito i seguenti punti:
1) nel DM n. 37/2008 è chiara la volontà di trattare in modo differenziato la figura del responsabile tecnico rispetto a quella del titolare e del legale rappresentante; 2) solo nei confronti del responsabile tecnico si applicano le incompatibilità e le preclusioni e solo per tale figura è richiesto l'obbligo di preposizione con atto formale;
3) questo diverso trattamento giuridico ha dei riflessi anche sul modo di caricamento dei dati nella modulistica Registro imprese/REA.

Casistica:
1) titolare di impresa individuale in possesso delle prescritte abilitazioni: Modello I1, riquadri 15 (qualificazioni dell'impresa) e 21 (abilitazioni professionali);
2) titolare di impresa individuale in possesso di abilitazioni solo per alcune tipologie di impianti e per altre viene nominato un responsabile tecnico: Modello I1, riquadro 21 (abilitazioni professionalin del titolare) e Intercalare P, riquadro 7 (altre cariche o qualifiche REA);
3) legale rappresentante in possesso delle prescritte abilitazioni: Intercalare P, riquadro 9 (iscrizioni in albi, ruoli ... ) e 10 (abilitazioni professionali);
4) responsdabile tecnico: Intercalare P, riquadro 7 (altre cariche o qualifiche REA), 9 (iscrizione in albi, ruoli ... ) e 10 (abilitazioni professionali).
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


9. FEBBRAIO 2014 - Integrazione dei dati ambientali nei certificati del Registro delle imprese

Le Camere di commercio possono integrare d'ufficio nel fascicolo aziendale i dati ambientali.
Lo precisa il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere del 25 febbraio 2014, Prot. 32555, con il quale fornisce chiarimenti sulla possibilità di integrare d’ufficio il fascicolo d’impresa con i dati ambientali.
La complessa serie di disposizioni normative emanate negli ultimi anni, in tema di arricchimento delle notizie possedute dal Registro delle imprese/REA (art. 9, comma 4, della legge 180 del 2011, recante lo “Statuto delle imprese”; art. 4, comma 9, del D.P.R. n. 160 del 2010, in materia di SUAP e art. 11 dell’allegato tecnico; art. 43-bis del DPR 445 del 2000) è chiaramente indirizzata alla massima integrazione dei dati e concentrazione degli stessi nel cd. “fascicolo d’impresa”, istituito presso il REA.
Al fine di semplificare i principali adempimenti amministrativi in relazione allo svolgimento delle attività produttive da parte dell’impresa, è stato infatti previsto che venga assicurato il costante interscambio informativo tra il SUAP e il Registro delle Imprese/REA.
Il legislatore ha così fissato due diverse strade di alimentazione del fascicolo di impresa:
- quella d’ufficio, per gli atti e i fatti provenienti dallo Sportello unico (SUAP) e
- quello su “comunicazione” di parte dell’impresa per tutti gli altri atti, fatti e notizie.
Fermo restando il principio fissato al comma 3, dell’art. 43-bis, del D.P.R. n. 445/200, secondo cui le Amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti che sono già in possesso della Pubblica Amministrazione.
Il Ministero, nel citato parere, arriva alla conclusione che “per i fatti, atti e notizie, differenti da quelli provenienti dal SUAP è ben ammissibile un’acquisizione d’ufficio da parte della Camera, in particolar modo ove, grazie ai protocolli stabiliti con le amministrazioni o i gestori di pubblici servizi, sia possibile un’alimentazione costante e uniforme”.

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10. MARZO 2021 - MARCHIO DI QUALITA’ - Inserimento nel REA attraverso il SUAP - Conservazione nel “Fascicolo d’impresa”

1) Con parere del 9 febbraio 2015, Prot. 18030, il Ministero dello sviluppo economico ha, a suo tempo, fornito chiarimenti in ordine all'inserimento nel REA o nel Registro delle imprese di certificati di qualità, che rispondono a precide direttive europee, emessi da un organismo di certificazione straniero.
Il parere è stato emanato in risposta ad un organismo straniero che lamentava l’inerzia di una Camera di Commercio che non consentiva il deposito di un certificato rilasciato dallo stesso organismo portando come giustificazione che non esistono specifiche previsioni normative e appropriate indicazioni da parte del competente Ministero.
Nel parere il Ministero dello Sviluppo Economico faceva presente che, per la comunicazione di dati al Registro delle imprese / REA e l’alimentazione del fascicolo d’impresa, sono possibili tre percorsi:
1) quello dell’interscambio di dati tra sportelli unici delle attività produttive e ufficio del Registro delle imprese;
2) l’interscambio di dati sulla base di specifici protocolli o convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni, soggetti gestori di pubblici servizi e sistema camerale;
3) su “comunicazione” da parte dell’impresa.
Nel caso venga utilizzata la modalità della “comunicazione”, nell’ambito della procedura “ComUnica”, da parte dell’impresa si dovrà tenere presente quanto segue:
a) il certificato, se redatto il lingua straniera, dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
b) dovrà essere utilizzato, nel caso di società, il modello S5 e, nel caso di imprese individuali, i modelli, a seconda dei casi, I1 o I2, riportando nel riquadro “Attività prevalente dell’impresa” gli estremi del certificato;
c) alla modulistica dovrà essere allegato il certificato, tenendo presente che lo stesso sarà inserito nel fascicolo d’impresa e sarà reso disponibile per la consultazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

2) Ricordiamo che l’articolo 43-bis del D.P.R. n. 445/2000, inserito dall’art. 6 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011 e rubricato “Certificazione e documentazione d'impresa”, stabilisce che lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) deve:
a) trasmettere alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonchè gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) inviare alla Camera di Commercio territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
Le trasmissioni devono avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Ricordiamo, inoltre, che il comma 4, dell’articolo 9 della legge n. 180 del 11 novembre 2011 (recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”), consente alle imprese l’inserimento nel Repertorio economico amministrativo (REA) delle certificazioni funzionali all’attività della stessa.
Le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro delle imprese anche per il tramite delle agenzie per le imprese e sono inserite dalle Camere di Commercio nel REA.

3) Ora, con un nuovo parere del 8 marzo 2021, Prot, 61807, il Ministero è tornato sull’argomento sollecitato da uno studio professionale che ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare il percorso di “comunicazione” descritto nel parere citato al punto 1), per l’inserimento nel REA di un marchio di qualità.
Il Ministero, nel confermare che la certificazione in oggetto, essendo funzionale all’esercizio dell’attività, è materia di inserimento nel REA, dovrà essere oggetto di Comunicazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), e sarà inserita dalla Camera di Commercio competente per territorio, nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), per la successiva conservazione, nel fascicolo d’impresa.

Il Ministero, nel precisare che il parere del 2015 aveva la finalità di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, vale a dire prevedere un percorso, anche emergenziale, che consentisse alle imprese l’inserimento nel REA delle certificazioni funzionali all’attività della stessa, come previsto dal comma 4, art, 9 della legge 180/2011, e quello, di superare la criticità connessa alla mancata completa implementazione delle modalità con le quali trasmettere le certificazioni al SUAP, ricorda che lo strumento proposto in quella circostanza era la “Comunicazione” tramite Comunica.
Allo stato attuale, sia la previsione del Regolamento sul fascicolo d’impresa (D.P.R. n. 160 del 2010), sia la forte spinta ad una definitiva implementazione degli Sportelli Unici nel senso di una completa conformità con quanto previsto, anche in ambito comunitario, impongono di utilizzare il corretto strumento per l’invio in questione.
Pertanto, il Ministero, nel confermare che la certificazione in oggetto, essendo funzionale all’esercizio dell’attività, è materia di inserimento nel REA e pertanto dovrà essere oggetto di Comunicazione al SUAP, e sarà inserita dalla Camera di Commercio competente per territorio, nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), per la successiva conservazione, a valle dell’approvazione del relativo Regolamento, nel “Fascicolo d’impresa”.

4) Al fine di completare l’informazione in materia, ricordiamo che il "Fascicolo d'impresa" - previsto all'articolo 4 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 160/2010 e frutto dell’interscambio informativo tra Registro delle imprese e SUAP - è un servizio delle Camere di Commercio che consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni di accedere direttamente a documenti ed atti relativi alle imprese, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse.
Il "Fascicolo d'impresa" è quindi costituito dagli atti e dai documenti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e trasmessi alla Camera di Commercio; oltre a questi documenti raccoglie attestati emessi in Italia da alcuni Enti di Certificazione, in particolare:
- ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento),
- ANAC (Autorità nazionale anti corruzione, per gli attestati SOA),
- Ecocerved (che gestisce, per il Ministero dell'ambiente, l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali).
Tramite questo servizio le Pubbliche Amministrazioni possono consultare e verificare le autorizzazioni di un'impresa senza dover richiedere copia del documento all'impresa stessa.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

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Pubblicato su: 2015-01-23 (7691 letture)

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